Atti di concessione

Riferimenti normativi:
Art. 26, c. 2; Art. 27
Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

 

Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

A tutt'oggi non sono sono stati erogati contributi o sussidi dell’importo superiore ai 1000 euro.

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Amministrazione Trasparente
  • Codice disciplinare
    art. 55, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 68, comma 2 del D.Lgs. 150/2009
  • Prevenzione della corruzione
    Art. 43, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013, Art. 18, c. 5, D.Lgs 39/2013, Art. 1, c. 3, 14 della L. n 190/2012 e Delibera Anac 430/2016
  • Dati ulteriori
    Art. 7-bis, c. 3, D.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012